[ Sommario | Ricerca | Invia | Rispondi | Avanti | Indietro | Su ]
Da: ECCOMI
Categoria: Categoria 1
Date: 11 gen 2010
Time: 01.16.12 +0100
Remote Name: 79.18.199.193
Caro S.I.M.P.S.N.S.C., ancora una volta devo risponderti, mio malgrado, considerato che tu e qualche altro scrivete giusto per il gusto di screditare, volendo far credere di essere dei “buonisti” imparziali che parlano per il bene del paese e/o perché colti detentori della verità e, vi infastidisce se altri richiamano la “batosta elettorale”. Devo per forza pensare che sei un denigratore di parte (altrimenti devo pensare che scrivi ignorando) quando scrivi “… che il regolamento ICI approvato dall'amministrazione comunale è (potrebbe essere) contrario alla legge nazionale vigente, nel senso che, mentre la norma quadro in materia sancisce la non assoggettabilità della prima casa (e di tutte le sue pertinenze, nessuna esclusa!!!) all'imposta in questione, la nuova amministrazione ha stabilito (bontà sua) che le pertinenze si pagano”; A causa della tua scarsa conoscenza (non voglio pensare ignoranza) della materia, vai a leggere la risoluzione nr.12 dell’AE per renderti conto delle fesserie che dici. La risoluzione n. 12 conferma che il beneficio si estende automaticamente alle pertinenze dell'abitazione principale. Le Finanze, richiamando un parere del Consiglio di Stato, sostengono che i comuni hanno il potere di adottare un regolamento sulle pertinenze. Il regolamento ha la funzione di limitare la nozione di pertinenza, sia sotto il profilo delle categorie catastali che del loro numero massimo. Per cui, un comune può deliberare che le pertinenze dell'abitazione, per poter beneficiare dell’esenzione, devono essere accatastate come garage, cantine e posti auto, in un numero massimo di uno, due ecc.. Ciò che il comune non può fare è escludere del tutto le pertinenze dai benefici dell'abitazione principale. Per il resto già ti ha risposto, esaustivamente, Domenico. Saluti e se vuoi fare il critico fallo con giustezza e cognizione di causa.