sant andrea di conzaSant'Andrea Di Conza
SANT'ANDREA DI CONZA

COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA

PROVINCIA DI AVELLINO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DOVUTA PER L’ANNO 2012.

Gentile contribuente, sperando di fare cosa gradita, indichiamo di seguito, una piccola guida con tutte le informazioni finora in nostro possesso relativamente all’Imposta Municipale Propria.

L’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, disciplina l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (IMU), introducendo la stessa dal 2012.

La prima novità riguarda la reintroduzione del prelievo sull’abitazione principale e relative pertinenze che viene mitigato dalla detrazione di € 200,00 spettante ai proprietari di tali immobili e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Tale detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale .  La misura massima della maggiorazione è di € 400,00 che, sommata alla detrazione di base raggiunge quindi la cifra di € 600,00.

La seconda novità riguarda la rivalutazione del valore immobiliare diversificata per tipologia di edificio

-          160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C2, C6 e C7, con esclusione della categoria catastale A10;

-          140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4 e C5;

-          80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A10 e D5;

-          60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D5;

-          55 per i fabbricati classificati nella categoria C1.

Altra importante novità è la nozione di abitazione principale che è più ristretta rispetto a quella che valeva ai fini dell’esenzione ICI: è indispensabile, infatti, che il contribuente e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente nell’immobile e abbiano nel contempo la residenza anagrafica.  Deve, inoltre trattarsi di una unica unità immobiliare iscritta in catasto o iscrivibile come tale (praticamente in presenza di due unità autonomamente accatastate l’abitazione principale può essere solo una delle due).

Le pertinenze tassate come l’abitazione principale possono essere al massimo una per ogni categoria catastale C2 (magazzini), C6 (autorimesse) e C7 (tettoie) .

Scompare la fattispecie della casa concessa in uso gratuito a parenti prevista nel regolamento comunale ICI.  L’unica ipotesi di assimilazione regolamentare resta quella riferita all’immobile non locato posseduto da anziani  o disabili residenti in istituti di ricovero.

Per quanto riguarda i coniugi separati o divorziati l’IMU sarà versata dal coniuge separato che vive nella casa anche se non proprietario.

Cittadini residenti all’estero

Per i cittadini italiani residenti all’estero non può più considerarsi adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia. Inoltre gli stessi non potranno più effettuare il versamento dell’IMU in un’unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre ma dovranno invece adottare le modalità previste per i residenti pagando la prima rata entro il 18 giugno e la seconda entro il 17 dicembre2012 con l’aliquota ordinaria.  Se il versamento viene effettuato all’estero le modalità sono le seguenti:

a)       Vaglia internazionale ordinario

b)      Vaglia internazionale di versamento in conto corrente

c)       Bonifico bancario

Aliquote

Le aliquote da utilizzare per il calcolo del versamento in acconto sono quelle fissate dallo Stato:

·         Aliquota 4,00‰ per l’abitazione principale e le relative pertinenze

·         Aliquota 7,60‰ per gli altri immobili compreso le aree fabbricabili

·         Aliquota 2,00‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Modalità di Versamento

L’IMU deve essere pagata esclusivamente attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario utilizzando i seguenti codici:

codice Ente

Codice Tributo

Descrizione

I264

3912

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

COMUNE

 

 

I264

3913

FABB. RURALI A USO STRUMENTALE

COMUNE

I264

3914

TERRENI

COMUNE

I264

3915

TERRENI

STATO

I264

3916

AREE FABBRICABILI

COMUNE

 

I264

3917

AREE FABBRICABILI

STATO

 

I264

3918

ALTRI FABBRICATI

COMUNE

I264

3919

ALTRI FABBRICATI

STATO

I264

3923

INTERESSI

COMUNE

I264

3924

SANZIONI

COMUNE

I nuovi codici sono operativi dal 18 aprile 2012.

Le scadenze per i  versamenti:

-                     Per l’abitazione principale

-                     Per gli altri immobili

 18.06.2012 prima rata  (33%)

18.06.2012 prima rata (50%)

17.09.2012 seconda rata (33%)

17.12.2012 seconda rata (50%)

17.12.2012 terza rata (saldo)

 

 

Immobili rurali

Altra novità riguarda la tassazione dei fabbricati rurali, precedentemente esenti dal tributo.  Le unità abitative rurali, se abitazioni principali, saranno tassate come abitazioni principali con l’aliquota per le abitazioni principali e con le detrazioni di legge.  Per i fabbricati strumentali invece si applica l’aliquota del 2‰.  C’è inoltre l’obbligo di accatastare tutti i fabbricati rurali entro il 30 novembre 2012.

Fabbricati inagibili

La base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili è ridotta del 50%.

Dichiarazione IMU    

E’ previsto un termine di 90 giorni dal possesso o dalla variazione per la dichiarazione ai fini IMU.  Per gli immobili posseduti già al 1° gennaio 2012 la dichiarazione va resa entro il 30 settembre 2012.  Restano comunque valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI .

Per ogni altro chiarimento, o per il calcolo dell’imposta, l’ufficio tributi del comune è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

 

     
 

 

 
   
     
     
     
     
     
     
     
   

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