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PROVINCIA DI AVELLINO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DOVUTA PER L’ANNO 2012.
Gentile contribuente, sperando di fare cosa gradita, indichiamo di
seguito, una piccola guida con tutte le informazioni finora in nostro
possesso relativamente all’Imposta Municipale Propria.
L’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n.201, convertito
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, disciplina
l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (IMU),
introducendo la stessa dal 2012.
La
prima novità riguarda la reintroduzione del prelievo sull’abitazione
principale e relative pertinenze che viene mitigato dalla detrazione di
€ 200,00 spettante ai proprietari di tali immobili e rapportata al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Tale
detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore ai 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente
nell’abitazione principale .
La misura massima della maggiorazione è di € 400,00 che, sommata
alla detrazione di base raggiunge quindi la cifra di € 600,00.
La
seconda novità riguarda la rivalutazione del valore immobiliare
diversificata per tipologia di edificio
-
160
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie
catastali C2, C6 e C7, con esclusione della categoria catastale A10;
-
140
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie
catastali C3, C4 e C5;
-
80 per
i fabbricati classificati nella categoria catastale A10 e D5;
-
60 per
i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei
fabbricati classificati nella categoria catastale D5;
-
55 per
i fabbricati classificati nella categoria C1.
Altra
importante novità è la nozione di abitazione principale che è più
ristretta rispetto a quella che valeva ai fini dell’esenzione ICI: è
indispensabile, infatti, che il contribuente e il suo nucleo familiare
dimorino abitualmente nell’immobile e abbiano nel contempo la residenza
anagrafica. Deve, inoltre
trattarsi di una unica unità immobiliare iscritta in catasto o
iscrivibile come tale (praticamente in presenza di due unità
autonomamente accatastate l’abitazione principale può essere solo una
delle due).
Le
pertinenze tassate come l’abitazione principale possono essere al
massimo una per ogni categoria catastale C2 (magazzini), C6
(autorimesse) e C7 (tettoie) .
Scompare la fattispecie della casa concessa in uso gratuito a parenti
prevista nel regolamento comunale ICI.
L’unica ipotesi di assimilazione regolamentare resta quella
riferita all’immobile non locato posseduto da anziani
o disabili residenti in istituti di ricovero.
Per
quanto riguarda i coniugi separati o divorziati l’IMU sarà versata dal
coniuge separato che vive nella casa anche se non proprietario.
Cittadini residenti all’estero
Per i
cittadini italiani residenti all’estero non può più considerarsi adibita
ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o usufrutto in Italia. Inoltre gli stessi non potranno più
effettuare il versamento dell’IMU in un’unica soluzione entro la
scadenza del mese di dicembre ma dovranno invece adottare le modalità
previste per i residenti pagando la prima rata entro il 18 giugno e la
seconda entro il 17 dicembre2012 con l’aliquota ordinaria.
Se il versamento viene effettuato all’estero le modalità sono le
seguenti:
a)
Vaglia
internazionale ordinario
b)
Vaglia
internazionale di versamento in conto corrente
c)
Bonifico bancario
Aliquote
Le
aliquote da utilizzare per il calcolo del versamento in acconto sono
quelle fissate dallo Stato:
·
Aliquota 4,00‰ per l’abitazione principale e le relative pertinenze
·
Aliquota 7,60‰ per gli altri immobili compreso le aree fabbricabili
·
Aliquota 2,00‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Modalità di Versamento
L’IMU
deve essere pagata esclusivamente attraverso il modello F24 presso
qualsiasi sportello postale o bancario utilizzando i seguenti codici:
I
nuovi codici sono operativi dal 18 aprile 2012.
Le
scadenze per i versamenti:
Immobili rurali
Altra
novità riguarda la tassazione dei fabbricati rurali, precedentemente
esenti dal tributo. Le
unità abitative rurali, se abitazioni principali, saranno tassate come
abitazioni principali con l’aliquota per le abitazioni principali e con
le detrazioni di legge. Per
i fabbricati strumentali invece si applica l’aliquota del 2‰.
C’è inoltre l’obbligo di accatastare tutti i fabbricati rurali
entro il 30 novembre 2012.
Fabbricati inagibili
La
base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili è ridotta del 50%.
Dichiarazione IMU
E’
previsto un termine di 90 giorni dal possesso o dalla variazione per la
dichiarazione ai fini IMU.
Per gli immobili posseduti già al 1° gennaio 2012 la dichiarazione va
resa entro il 30 settembre 2012.
Restano comunque valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI .
Per
ogni altro chiarimento, o per il calcolo dell’imposta, l’ufficio tributi
del comune è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,30.
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