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Da: A.L.
Date: 14 ott 2011
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Il riferimento legislativo č la Legge 23 giugno 1927, n. 1188, la quale prevede che nessuna strada o piazza pubblica puņ essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Le deroghe sono previste per: a) i caduti in guerra o per la causa nazionale b) persone che abbiano benemeritato della nazione, previa deroga concessa dal ministro per l'interno. La competenza era un tempo ritenuta unanimente del Consiglio comunale; dopo la legge 142/1990 ed il tuel 267/2000 la maggioranza dei commentatori la attribuisce invece alla giunta non rientrando fra le competenze attribuite da tali norme (in via esclusiva) al Consiglio.